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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 1 del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 873,
convertito, con modificazioni, nella legge 3 dicembre 1955, n. 1110,
istitutivo di una imposta erariale sul gas metano, fra il secondo e
terzo comma sono inseriti i seguenti commi:
"Il gas metano importato dall'estero allo stato liquido e destinato
alla trasformazione in gas presso appositi stabilimenti posti sotto
la vigilanza degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e'
esente dalla sovrimposta di confine. Il gas metano ottenuto dalla
predetta trasformazione e' soggetto alla imposta erariale di cui al
primo comma del presente articolo.
I prodotti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 novembre
1954, n. 1071, convertito nella legge 10 dicembre 1954, n. 1167,
nonche' i prodotti petroliferi eventualmente ottenuti dalla
trasformazione indicata nel precedente comma rimangono soggetti ai
rispettivi trattamenti fiscali vigenti".