Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 308 del 10/06/1969 (Pubblicata nella G.U. del 26 giugno 1969 n. 159)
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di trattamento dei giornalisti stranieri e di formazione dei collegi giudicanti, presso i tribunali e le corti di appello.
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di trattamento dei giornalisti stranieri e di formazione dei collegi giudicanti, presso i tribunali e le corti di appello.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma dell'articolo 36 della legge 3 febbraio 1963, n. 69,
e' modificato nel modo seguente:
"I giornalisti stranieri residenti in Italia possono ottenere
l'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 28, se abbiano
compiuto i 21 anni e sempre che lo Stato di cui sono cittadini
pratichi il trattamento di reciprocita'. Tale condizione non e'
richiesta nei confronti del giornalista straniero, che abbia ottenuto
il riconoscimento del diritto di asilo politico".
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