Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 309 del 10/06/1969 (Pubblicata nella G.U. del 26 giugno 1969 n. 159)
Modifica all'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito appartenenti al soppresso ruolo degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti in servizio sedentario.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
  e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
  "Gli   ufficiali  dell'Esercito  gia'  appartenenti  al  ruolo  dei
mutilati  ed invalidi riassunti in servizio sedentario, trattenuti in
servizio ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio
1948,  n.  45, possono essere promossi sino al grado di colonnello e,
se in possesso di particolari requisiti, sino al grado di generale di
brigata.
  L'avanzamento  ha  luogo ad anzianita' e la valutazione si effettua
sulla  base  dei  servizi  prestati  durante la carriera, senza tener
conto  delle  lesioni  o  infermita'  riportate  per cause di guerra,
accertate all'atto della riassunzione in servizio.
  I  colonnelli  riassunti,  per  poter  conseguire  la  promozione a
generale  di  brigata,  devono  possedere  eminenti  doti  morali, di
carattere,  intellettuali, di cultura e professionali; devono essersi
distinti per notevole rendimento in servizio, in guerra e in pace.
  Gli  ufficiali  di  cui  al  presente  articolo  sono  valutati per
l'avanzamento  dopo  che abbiano raggiunto, se tenenti colonnelli, 11
anni  di  permanenza  complessiva  nei  gradi di tenente colonnello e
maggiore; se colonnelli, 5 anni di permanenza in tale grado.
  I   tenenti  colonnelli,  giudicati  una  prima  volta  non  idonei
all'avanzamento,  sono  nuovamente  valutati dopo che siano trascorsi
due anni dal primo giudizio.
  Restano ferme per gli ufficiali riassunti le norme per essi vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in
quanto non contrastino con le disposizioni del presente articolo".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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