Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 309 del 10/06/1969 (Pubblicata nella G.U. del 26 giugno 1969 n. 159)
Modifica all'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito appartenenti al soppresso ruolo degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti in servizio sedentario.
Modifica all'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, concernenti l'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito appartenenti al soppresso ruolo degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti in servizio sedentario.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 152 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.
e successive modificazioni e' sostituito dal seguente:
"Gli ufficiali dell'Esercito gia' appartenenti al ruolo dei
mutilati ed invalidi riassunti in servizio sedentario, trattenuti in
servizio ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 20 gennaio
1948, n. 45, possono essere promossi sino al grado di colonnello e,
se in possesso di particolari requisiti, sino al grado di generale di
brigata.
L'avanzamento ha luogo ad anzianita' e la valutazione si effettua
sulla base dei servizi prestati durante la carriera, senza tener
conto delle lesioni o infermita' riportate per cause di guerra,
accertate all'atto della riassunzione in servizio.
I colonnelli riassunti, per poter conseguire la promozione a
generale di brigata, devono possedere eminenti doti morali, di
carattere, intellettuali, di cultura e professionali; devono essersi
distinti per notevole rendimento in servizio, in guerra e in pace.
Gli ufficiali di cui al presente articolo sono valutati per
l'avanzamento dopo che abbiano raggiunto, se tenenti colonnelli, 11
anni di permanenza complessiva nei gradi di tenente colonnello e
maggiore; se colonnelli, 5 anni di permanenza in tale grado.
I tenenti colonnelli, giudicati una prima volta non idonei
all'avanzamento, sono nuovamente valutati dopo che siano trascorsi
due anni dal primo giudizio.
Restano ferme per gli ufficiali riassunti le norme per essi vigenti
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in
quanto non contrastino con le disposizioni del presente articolo".
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1948
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