Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 383 del 20/06/1969 (Pubblicata nella G.U. del 21 luglio 1969 n. 183)
Concessione di contributi per opere ospedaliere per gli anni finanziari 1969 e 1970, istituzione di un centro studi presso il Ministero della sanità e finanziamento dei comitati per la programmazione ospedaliera.
Concessione di contributi per opere ospedaliere per gli anni finanziari 1969 e 1970, istituzione di un centro studi presso il Ministero della sanità e finanziamento dei comitati per la programmazione ospedaliera.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per gli anni 1969 e 1970 e' redatto un programma degli interventi
previsti dalla legge 30 maggio 1965, numero 574, e dal primo comma
dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1968, n. 82.
Il programma e' approvato dal Ministro per i lavori pubblici, di
concerto con il Ministro per la sanita' e, per la parte concernente
le opere di cui al primo comma dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1968, n. 82, anche col Ministro per la pubblica istruzione, sentiti i
Ministri per l'interno e per il tesoro e la Cassa per il
Mezzogiorno.
Nel programma di cui al precedente comma sono compresi anche gli
eventuali interventi da eseguirsi a carico della Cassa per il
Mezzogiorno.
Nel programma di cui al presente articolo dovranno essere compresi,
dando ad essi carattere di priorita' il completamento di ospedali,
nonche' di cliniche universitarie, policlinici ed ospedali
clinicizzati ammessi a contributo ai sensi delle leggi 30 maggio
1965, n. 574, e 5 febbraio 1968, n. 82, ed inclusi nelle proposte
formulate dalle regioni, ove costituite, o dai comitati regionali per
la programmazione ospedaliera di cui al successivo comma del presente
articolo.
Le regioni, ove costituite, o i comitati regionali per la
programmazione ospedaliera di cui all'articolo 62 della legge 12
febbraio 1968, n. 132, presentano, entro il termine perentorio di 60
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le
proposte per gli interventi indicati prioritariamente, da effettuare
nei rispettivi territori.
La composizione del comitato regionale per la programmazione
ospedaliera di cui all'articolo 62 della legge 12 febbraio 1968, n.
132, e' integrata con il capo della sezione urbanistica del
provveditorato regionale alle opere pubbliche.
Alle riunioni dei comitati regionali per la programmazione
ospedaliera partecipano, con funzione consultiva, gli ingegneri capi
degli uffici del genio civile competenti per territorio.
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