Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 478 del 01/08/1969 (Pubblicata nella G.U. del 7 agosto 1969 n. 201)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319,
concernente  il  regime  fiscale  di  alcuni prodotti tessili, con le
seguenti modificazioni:

  all'articolo  2 le parole: fino al 90° giorno dalla data di entrata
in  vigore  del presente decreto, sono sostituite con le parole: fino
al 31 dicembre 1969;
  all'articolo   6,   terzo   comma,   le  parole:  a  decorrere  dal
novantunesimo  giorno  dall'entrata  in  vigore del presente decreto,
sono sostituite con le parole: a decorrere dal 1 gennaio 1970;
  dopo l'articolo 6, e' aggiunto il seguente articolo 6-bis:
    E'   prorogata   sino   al   31   dicembre  1971  la  sospensione
dell'applicazione   dell'imposta   di   fabbricazione  nonche'  della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  sui  filati  di lana di cui
all'articolo  1 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito
nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni.
  Sono  altresi'  prorogate  sino  alla  stessa  data le disposizioni
fiscali  correlative  alla  sospensione,  di cui al precedente comma,
previste dal citato decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito
nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni;
  all'articolo 8 sono aggiunte le parole:
    Agli  stessi  prodotti esportati viene effettuata la restituzione
dell'addizionale nella identica misura del 3,60 per cento;
  dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente articolo 8-bis:
    La  voce  doganale ex 53.02 a) "Peli fini o grossolani, in massa;
peli  fini",  inclusa  dal decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto  1960,  n.  905,  nella  tabella  dei  prodotti  ammessi  alla
restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e di
quelli  soggetti  all'imposta di conguaglio all'importazione ai sensi
della  legge  31  luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, e'
modificata come segue:
=====================================================================
             
                          
     Aliquota di imposta
   Numero    
                          
---------------------------
  e lettera  
 Denominazione della merce
 Da restituire
Di conguaglio
della tariffa
                          
  sui prodotti
 sui prodotti
  doganale   
                          
   esportati  
  importati
-------------
--------------------------
--------------
------------
ex 53.02     
Peli fini o grossolani,   
              

             
in massa:                 
              

             
 ex B. altri:             
              

             
 ex II peli fini:         
              

             
   a) di coniglio d'angora
   (a) 3,60   
   (a) 3,60
             
   b) di coniglio (escluso
              

             
il coniglio d'angora), le-
              

             
pre, castoro, nutria e to-
              

             
po muschiato..............
   (a) 3,60   
   (a) 3,60

  (a)  Comprensiva  dell'addizionale  istituita con legge 15 novembre
1964, n. 1162, prorogata dal decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036,
convertito nella legge 15 gennaio 1968, n. 3.

  l'articolo 9 e' sostituito con il seguente:
    Il  secondo  comma  dell'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n.
267, e' abrogato.
  Per  il  cotone di produzione nazionale depurato da(semi, l'imposta
generale  sull'entrata  e'  dovuta con modalita' e con l'applicazione
dell'aliquota prevista dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1957, n.
757, e successive modificazioni;
  dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti:
    Art.   9-bis.   -   L'articolo   4,  primo  e  terzo  comma,  del
decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni,
nella  legge  4  dicembre  1965,  n.  1309, modificato dalla legge 29
maggio  1967,  n. 370, e prorogate dal decreto-legge 11 ottobre 1967,
n.  900,  convertito  nella  legge  7  dicembre  1967,  n.  1155,  e'
sostituito dal seguente:
    "L'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 non e'
dovuta  quando  le  materie  prime  tessili  ivi  contemplate vengano
acquistate  nel  territorio  dello  Stato od importate dall'estero da
imprese produttrici di feltri battuti".
  Art.  9-ter. - Le lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo
5 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4
dicembre 1965, n. 1309, sono sostituite dalle seguenti:
  "a)  prodotti  di  cui  all'articolo 12, lettera b), della legge 12
agosto  1957,  n.  757,  e successive modificazioni, contenenti lane,
peli o crini: 1,35 per cento;
  b) prodotti elencati nella tabella allegato b) alla legge 12 agosto
1957,  n.  757,  e  successive modificazioni, contenenti lane, peli o
crini: 1,90 per cento;
  c) prodotti elencati nella tabella allegato c) alla legge 12 agosto
1957,  n.  757,  e  successive modificazioni, contenenti lane, peli o
crini: 2,50 per cento";
  l'articolo 10 e' sostituito con il seguente:
    Per l'attuazione dei precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8,
8-bis,  9,  9-bis  e  9-ter si applicano le disposizioni previste dal
regio   decreto-legge   9   gennaio   1940,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  19  giugno  1940,  n. 762, e successive
modificazioni ed integrazioni e dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, e
successive  modificazioni  ed  integrazioni, comprese quelle relative
allo accertamento e alla repressione delle violazioni.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 1 agosto 1969

                               SARAGAT

                                              RUMOR - REALE - COLOMBO
                                                  - PRETI - TANASSI -
                                                           V. COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA
 
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