Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 478 del 01/08/1969 (Pubblicata nella G.U. del 7 agosto 1969 n. 201)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319,
concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili, con le
seguenti modificazioni:
all'articolo 2 le parole: fino al 90° giorno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono sostituite con le parole: fino
al 31 dicembre 1969;
all'articolo 6, terzo comma, le parole: a decorrere dal
novantunesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto,
sono sostituite con le parole: a decorrere dal 1 gennaio 1970;
dopo l'articolo 6, e' aggiunto il seguente articolo 6-bis:
E' prorogata sino al 31 dicembre 1971 la sospensione
dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonche' della
corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito
nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni.
Sono altresi' prorogate sino alla stessa data le disposizioni
fiscali correlative alla sospensione, di cui al precedente comma,
previste dal citato decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito
nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni;
all'articolo 8 sono aggiunte le parole:
Agli stessi prodotti esportati viene effettuata la restituzione
dell'addizionale nella identica misura del 3,60 per cento;
dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente articolo 8-bis:
La voce doganale ex 53.02 a) "Peli fini o grossolani, in massa;
peli fini", inclusa dal decreto del Presidente della Repubblica 23
agosto 1960, n. 905, nella tabella dei prodotti ammessi alla
restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e di
quelli soggetti all'imposta di conguaglio all'importazione ai sensi
della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, e'
modificata come segue:
=====================================================================
Aliquota di imposta
Numero
---------------------------
e lettera
Denominazione della merce
Da restituire
Di conguaglio
della tariffa
sui prodotti
sui prodotti
doganale
esportati
importati
-------------
--------------------------
--------------
------------
ex 53.02
Peli fini o grossolani,
in massa:
ex B. altri:
ex II peli fini:
a) di coniglio d'angora
(a) 3,60
(a) 3,60
b) di coniglio (escluso
il coniglio d'angora), le-
pre, castoro, nutria e to-
po muschiato..............
(a) 3,60
(a) 3,60
(a) Comprensiva dell'addizionale istituita con legge 15 novembre
1964, n. 1162, prorogata dal decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036,
convertito nella legge 15 gennaio 1968, n. 3.
l'articolo 9 e' sostituito con il seguente:
Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n.
267, e' abrogato.
Per il cotone di produzione nazionale depurato da(semi, l'imposta
generale sull'entrata e' dovuta con modalita' e con l'applicazione
dell'aliquota prevista dall'articolo 2 della legge 12 agosto 1957, n.
757, e successive modificazioni;
dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti:
Art. 9-bis. - L'articolo 4, primo e terzo comma, del
decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni,
nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, modificato dalla legge 29
maggio 1967, n. 370, e prorogate dal decreto-legge 11 ottobre 1967,
n. 900, convertito nella legge 7 dicembre 1967, n. 1155, e'
sostituito dal seguente:
"L'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 non e'
dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano
acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero da
imprese produttrici di feltri battuti".
Art. 9-ter. - Le lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo
5 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4
dicembre 1965, n. 1309, sono sostituite dalle seguenti:
"a) prodotti di cui all'articolo 12, lettera b), della legge 12
agosto 1957, n. 757, e successive modificazioni, contenenti lane,
peli o crini: 1,35 per cento;
b) prodotti elencati nella tabella allegato b) alla legge 12 agosto
1957, n. 757, e successive modificazioni, contenenti lane, peli o
crini: 1,90 per cento;
c) prodotti elencati nella tabella allegato c) alla legge 12 agosto
1957, n. 757, e successive modificazioni, contenenti lane, peli o
crini: 2,50 per cento";
l'articolo 10 e' sostituito con il seguente:
Per l'attuazione dei precedenti articoli 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8,
8-bis, 9, 9-bis e 9-ter si applicano le disposizioni previste dal
regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con
modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive
modificazioni ed integrazioni e dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, e
successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle relative
allo accertamento e alla repressione delle violazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 1 agosto 1969
SARAGAT
RUMOR - REALE - COLOMBO
- PRETI - TANASSI -
V. COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
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