Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 592 del 13/08/1969 (Pubblicata nella G.U. del 11 settembre 1969 n. 231)
Perequazione del trattamento economico del personale dipendente da imprese appaltatrici di opere e di servizi ferroviari al trattamento del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  fini  del  raffronto  previsto  dall'articolo 2 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  22  novembre  1961,  n.  1192,  per la
determinazione  del  trattamento  economico  spettante  ai dipendenti
dalle imprese appaltatrici di servizi od opere per conto dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato, sono da considerare lo stipendio
base   della   qualifica   ferroviaria  con  la  quale  esiste  piena
corrispondenza  di  mansioni,  aumentato della indennita' integrativa
speciale  di  cui  alla  legge  21  maggio 1959, n. 324, e successive
modificazioni, e la paga tabellare stabilita dal contratto collettivo
nazionale   di  lavoro,  aumentata  dell'indennita'  di  contingenza,
vigenti  alla  data del 1 gennaio 1969, fermo restando il riferimento
al contratto collettivo nazionale piu' favorevole in presenza di piu'
contratti collettivi per la stessa categoria.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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