Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano)
L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e'
autorizzata a provvedere alla sostituzione degli atti del catasto
terreni e del catasto edilizio urbano con nuovi atti idonei alla
elaborazione meccanografica.
Il tipo, la forma e le caratteristiche dei nuovi atti saranno
approvati con decreto del Ministro per le finanze.