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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'imposta di consumo sul cacao, sul burro di cacao e sulle
pellicole e bucce di cacao e' fissata nelle seguenti misure per
quintale a peso netto:
a) cacao in grani non torrefatto, bucce e pellicole di cacao:
lire 18.000;
b) cacao in grani torrefatto, non decorticato: lire 20.000;
c) cacao torrefatto, decorticato, infranto, in pasta o in
polvere: lire 22.500;
d) burro di cacao: lire 28.000;
e) polvere di cacao con contenuto di burro di cacao inferiore
all'un per cento: lire 17.000.
L'articolo 13 del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, convertito
nella legge 9 maggio 1950, n. 202, e' abrogato.