Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 740 del 13/10/1969 (Pubblicata nella G.U. del 5 novembre 1969 n. 279)
Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.A.A.) per la durata della terza tappa e stanziamenti di fondi necessari a coprire le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa.
Delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.A.A.) per la durata della terza tappa e stanziamenti di fondi necessari a coprire le spese derivanti dall'applicazione della legge stessa.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Governo e' autorizzato per tutta la durata della terza tappa del
periodo transitorio definito dall'articolo 8 del trattato istitutivo
della Comunita' economica europea, che ha avuto inizio il 1 gennaio
1966, e comunque non oltre il 31 dicembre 1969, ad emanare, con
decreti aventi forza di legge ordinaria e secondo i principi
direttivi contenuti nei trattati istitutivi della Comunita' economica
europea e della Comunita' europea dell'energia atomica, le norme
necessarie:
a) per dare esecuzione alle misure previste:
1) dagli articoli 11, 14, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 58, 59,
60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 78, 79, 80, 81,
84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101,
102, 115, 117, 118, 119 e 120 del trattato istitutivo della Comunita'
economica europea e dal protocollo relativo al commercio interno
tedesco;
2) dai capi III, VI e IX del titolo secondo del trattato
istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica;
b) per assicurare, conformemente all'articolo 5 del trattato
istitutivo della Comunita' economica europea e all'articolo 192 del
trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica,
l'esecuzione degli obblighi derivanti dai regolamenti gia' operanti
nell'ordinamento dello Stato a norma dell'articolo 189 del trattato
istitutivo della Comunita' economica europea, dalle direttive e dalle
decisioni emesse dagli organi della Comunita' economica europea e
della Comunita' europea dell'energia atomica, con la decorrenza da
ciascuno di essi stabilita;
c) per stabilire le sanzioni amministrative e le pene per le
infrazioni alle norme di cui alla lettera b), nei limiti dell'ammenda
fino a lire 2 milioni e dell'arresto fino ad un anno, applicabili
congiuntamente o alternativamente.
Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presentera' al
Parlamento una relazione sulla Comunita' economica europea e sulla
Comunita' europea dell'energia atomica, anche in relazione alla
presente delega.
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