Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 743 del 13/10/1969 (Pubblicata nella G.U. del 6 novembre 1969 n. 281)
Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili.
Provvidenze in favore dei mutilati ed invalidi civili.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 5 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e' sostituito dal
seguente:
"Ai mutilati e invalidi civili di eta' superiore agli anni 18, nei
cui confronti sia accertata una riduzione della capacita' lavorativa,
non di natura psichica, nella misura superiore ai due terzi e'
concesso, a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell'interno,
un assegno mensile di assistenza nella misura di lire 8.000, elevato
a lire 12.000 a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
30 aprile 1969, n. 153, recante revisione degli ordinamenti
pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.
Agli effetti del presente articolo l'incapacita' lavorativa e'
quella derivante da minorazioni congenite o acquisite, non di natura
psichica e non dipendenti da cause di guerra, di lavoro o di
servizio.
Le condizioni economiche richieste per la concessione dell'assegno
sono quelle stabilite dall'articolo 26 della citata legge 30 aprile
1969, n. 153.
L'assegno e' corrisposto nella misura del 50 per cento e coloro che
siano ricoverati in istituti che provvedono alla loro assistenza.
A coloro che fruiscono di pensioni, assegni, o rendite di qualsiasi
natura o provenienza di importo inferiore alle lire 12.000, l'assegno
di cui al primo comma e' ridotto in misura corrispondente all'importo
del trattamento gia' goduto.
Con la mensilita' relativa al mese di dicembre e' concesso un
tredicesimo assegno di lire 12.000, che e' frazionabile in relazione
alle mensilita' corrisposte nell'anno.
La concessione dell'assegno e' autorizzata, previo accertamento
delle condizioni di cui ai commi precedenti, dal comitato provinciale
di assistenza e beneficenza pubblica, del quale fa parte
limitatamente all'applicazione della presente legge, un
rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi
civili, nominato con decreto del prefetto su designazione
dell'associazione stessa.
Avverso la decisione del comitato provinciale l'interessato puo'
presentare ricorso in carta semplice al Ministero dell'interno 30
giorni dalla notifica".
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