Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 828 del 26/11/1969 (Pubblicata nella G.U. del 29 novembre 1969 n. 302)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, recante provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646,
recante interventi per le aziende agricole danneggiate da eccezionali
calamita', con le seguenti modificazioni:

  All'articolo  1,  primo  comma,  n. 1) la cifra: "5.200 milioni" e'
sostituita con la cifra: "5.100 milioni".
  Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente:
                             Art. 1-bis.

  "Le agevolazioni creditizie di cui all'articolo 2 del decreto-legge
30  agosto  1968, n. 917, convertito con modificazioni nella legge 21
ottobre  1968,  n.  1088, sono estese anche alle aziende agricole che
abbiano  colture  non  di pregio, per la costituzione dei capitali di
conduzione  che  non  trovino  reintegrazione  o compenso per effetto
della  perdita  del prodotto, con abbuono di quota parte del capitale
mutuato  nei  limiti  e  con  le  modalita'  di  cui  all'articolo  2
medesimo".
  All'articolo   2,   primo   comma,   le  parole:  "A  favore  degli
imprenditori  agricoli  le  cui  aziende  abbiano  riportato..." sono
sostituite  con  le  parole:  "A favore degli imprenditori agricoli e
delle cooperative agricole di conduzione che abbiano riportato...".
  All'articolo 2, e' aggiunto in fine il seguente comma:
  "Per  la  concessione,  la  liquidazione  ed  il pagamento di detto
concorso  statale,  da  effettuarsi  contestualmente, si applicano le
disposizioni  in  materia di prestiti di soccorso di cui al penultimo
ed  ultimo  comma  dell'articolo  22 della legge 23 dicembre 1966, n.
1142".
  L'articolo 5 e' sostituito con il seguente:
  "(Procedure  per  la concessione dei prestiti e per la liquidazione
del concorso statale).
  La  concessione  dei prestiti di cui al presente decreto nelle zone
delimitate  ai  sensi  dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n.
739,  e  la  liquidazione  del  concorso  statale negli interessi sui
prestiti  medesimi  si  effettuano con le modalita' e le procedure di
cui  all'articolo 19, primo e terzo comma, della legge 2 giugno 1961,
n. 454, quando l'importo del prestito non superi lire 5 milioni".
  Dopo l'articolo 5, e' aggiunto il seguente:

                             Art. 5-bis.

  "I  contributi  previsti  dalla  legge  18 marzo 1959, n. 133, sono
aumentati di lire 100 milioni per l'esercizio 1969".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 26 novembre 1969

                               SARAGAT

                                             RUMOR - SEDATI - CARON -
                                                      BOSCO - COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: GAVA
 
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