Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 828 del 26/11/1969 (Pubblicata nella G.U. del 29 novembre 1969 n. 302)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, recante provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646, recante provvidenze a favore delle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 30 settembre 1969, n. 646,
recante interventi per le aziende agricole danneggiate da eccezionali
calamita', con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, primo comma, n. 1) la cifra: "5.200 milioni" e'
sostituita con la cifra: "5.100 milioni".
Dopo l'articolo 1, e' aggiunto il seguente:
Art. 1-bis.
"Le agevolazioni creditizie di cui all'articolo 2 del decreto-legge
30 agosto 1968, n. 917, convertito con modificazioni nella legge 21
ottobre 1968, n. 1088, sono estese anche alle aziende agricole che
abbiano colture non di pregio, per la costituzione dei capitali di
conduzione che non trovino reintegrazione o compenso per effetto
della perdita del prodotto, con abbuono di quota parte del capitale
mutuato nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 2
medesimo".
All'articolo 2, primo comma, le parole: "A favore degli
imprenditori agricoli le cui aziende abbiano riportato..." sono
sostituite con le parole: "A favore degli imprenditori agricoli e
delle cooperative agricole di conduzione che abbiano riportato...".
All'articolo 2, e' aggiunto in fine il seguente comma:
"Per la concessione, la liquidazione ed il pagamento di detto
concorso statale, da effettuarsi contestualmente, si applicano le
disposizioni in materia di prestiti di soccorso di cui al penultimo
ed ultimo comma dell'articolo 22 della legge 23 dicembre 1966, n.
1142".
L'articolo 5 e' sostituito con il seguente:
"(Procedure per la concessione dei prestiti e per la liquidazione
del concorso statale).
La concessione dei prestiti di cui al presente decreto nelle zone
delimitate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1960, n.
739, e la liquidazione del concorso statale negli interessi sui
prestiti medesimi si effettuano con le modalita' e le procedure di
cui all'articolo 19, primo e terzo comma, della legge 2 giugno 1961,
n. 454, quando l'importo del prestito non superi lire 5 milioni".
Dopo l'articolo 5, e' aggiunto il seguente:
Art. 5-bis.
"I contributi previsti dalla legge 18 marzo 1959, n. 133, sono
aumentati di lire 100 milioni per l'esercizio 1969".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 novembre 1969
SARAGAT
RUMOR - SEDATI - CARON -
BOSCO - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
