Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 87 del 21/02/1969 (Pubblicata nella G.U. del 9 aprile 1969 n. 90)
Modifiche alla legge 11 gennaio 1967, n. 1, riguardante miglioramenti economici a favore dei tubercolotici non assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  articoli  4  e  5  della  legge  11  gennaio  1967, n. 1, sono
sostituiti dai seguenti:
  "Art. 4. - I consorzi provinciali antitubercolari, sulla base delle
domande degli interessati, compilano gli elenchi degli aventi diritto
alle prestazioni economiche previste dalla presente legge.
  Gli uffici dei medici provinciali - anche a seguito di accertamenti
sulla  effettiva  consistenza numerica dei ricoverati presso i luoghi
di  cura,  siano  essi  gestiti  da  enti  pubblici  che da privati -
effettuano  il  riscontro degli elenchi e li restituiscono vistati ai
consorzi con le proprie determinazioni.
  Avverso il diniego di corresponsione delle prestazioni economiche o
delle   maggiorazioni   e'   ammessa   opposizione   da  parte  degli
interessati,   entro   trenta  giorni  dalla  ricevuta  comunicazione
effettuata  dai  consorzi  provinciali  antitubercolari,  ai comitati
provinciali   per  l'assistenza  e  la  beneficenza  territorialmente
competenti".
  "Art.  5. - Alla corresponsione delle prestazioni economiche di cui
alla presente legge provvedono i consorzi provinciali antitubercolari
delle  province  in cui e' ubicato il luogo di cura, secondo le norme
di cui al successivo articolo 7-bis.
  Dette prestazioni e relative maggiorazioni sono esenti da imposte e
tasse presenti e future".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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