Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 910 del 11/12/1969 (Pubblicata nella G.U. del 13 dicembre 1969 n. 314)
Provvedimenti urgenti per l'Università.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Fino  all'attuazione della riforma universitaria possono iscriversi
a qualsiasi corso di laurea:
  a)  i  diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo
grado  di  durata  quinquennale,  ivi  compresi  i  licei linguistici
riconosciuti  per  legge,  e  coloro  che  abbiano  superato  i corsi
integrativi  previsti dalla legge che ne autorizza la sperimentazione
negli istituti professionali;
  b)  i diplomati degli istituti magistrali e dei licei artistici che
abbiano   frequentato,   con   esito   positivo,   un  corso  annuale
integrativo,  da  organizzarsi dai provveditorati agli studi, in ogni
provincia,  sotto  la  responsabilita'  didattica e scientifica delle
universita',  sulla  base  di disposizioni che verranno impartite dal
Ministro per la pubblica istruzione.
  Gli   studenti   che   frequentano   gli  anzidetti  corsi  annuali
integrativi  hanno  diritto  al  rinvio del servizio militare a mente
delle vigenti disposizioni in materia.
  Fino   all'attuazione   della   riforma   della  scuola  secondaria
superiore,  ai  diplomati  degli  istituti  magistrali  e  dei  licei
artistici  continuera'  ad essere consentita l'iscrizione ai corsi di
laurea  per i quali e' prevista l'ammissione dalle norme vigenti alla
data di entrata in vigore della presente legge; per lo stesso periodo
di tempo si applicheranno, inoltre, le disposizioni del decreto-legge
22  dicembre  1968, n. 1241, convertito nella legge 12 febbraio 1969,
n.  8,  concernente  l'iscrizione  alle  facolta'  ed  agli  istituti
superiori di magistero.
  Il  personale  docente  degli  istituti  d'istruzione secondaria di
secondo  grado,  cui  sia affidato l'insegnamento nei corsi di cui al
primo   comma,   lettera  b),  del  presente  articolo,  puo'  essere
esonerato,  per un corrispondente numero di ore, dai normali obblighi
d'insegnamento.
  L'eventuale  eccedenza  sull'orario  d'obbligo  e' retribuita nella
misura  di un diciottesimo dello stipendio in godimento, per ogni ora
settimanale e per l'effettiva durata del corso.
  Indipendentemente  dal  titolo  di  istruzione secondaria superiore
posseduto,  chiunque  sia  fornito di laurea puo' iscriversi ad altro
corso di laurea.
  Il  termine  per  le iscrizioni alle universita' di cui al presente
articolo  e' fissato, per l'anno accademico 1969-1970, al 31 dicembre
1969.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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