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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le attribuzioni spettanti al Ministro per i lavori pubblici ai
sensi dell'articolo 3, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, in ordine alla determinazione dei
criteri di ripartizione per territorio e per categorie di alloggio
delle quote di riserva relative agli alloggi di proprieta' degli
Istituti autonomi per le case popolari, delle province e dei comuni,
sono trasferite ai provveditori alle opere pubbliche anche per quanto
riguarda gli alloggi riservati o costruiti a favore dei profughi.
Resta attribuita al Ministro per i lavori pubblici la
determinazione della quota di riserva nei confronti degli alloggi di
proprieta' dell'Istituto nazionale per le case degli impiegati dello
Stato.