Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il limite massimo di lire 120 milioni entro il quale, per ciascun
esercizio finanziario, possono essere concesse sovvenzioni alle
associazioni d'Arma dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica,
ai sensi della legge 30 marzo 1961, n. 263, e' elevato a lire 170
milioni a partire dall'esercizio finanziario 1969.