Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il numero dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di
amministrazione degli impiegati civili del Ministero della difesa, di
cui all'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 18
novembre 1965, n. 1478, e' elevato a un terzo degli altri
componenti.
I predetti rappresentanti, da nominare all'inizio di ogni biennio
con decreto del Ministro, sono designati, su richiesta del Ministro
stesso, dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale
maggiormente rappresentative che, a tale scopo, indicheranno ciascuna
tre nominativi di dipendenti dell'Amministrazione; alla scelta degli
stessi, nell'ambito della terna, il Ministro procede previa
consultazione della organizzazione sindacale che ha proposto la
terna.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 ottobre 1969
SARAGAT
RUMOR - GUI - COLOMBO
Visto, il
Guardasigilli: GAVA