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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 964 del 22/12/1969 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1969 n. 327)
Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonchè provvidenze varie in materia di finanza locale.
Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonchè provvidenze varie in materia di finanza locale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La parte seconda del libro II del testo unico approvato con regio
decreto 2 gennaio 1913, n. 453, e' sostituita come segue:
DELLA SEZIONE AUTONOMA
DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE
Titolo I. - ISTITUZIONE, CONCESSIONE DI PRESTITI ED EMISSIONI DI
CARTELLE
Art. 1. - La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale,
istituita con gestione propria presso la Cassa depositi e prestiti
con legge 24 aprile 1898, n. 132, e' autorizzata a concedere prestiti
mediante emissione di cartelle a comuni e province per:
a) la copertura dei disavanzi economici dei bilanci di previsione
debitamente autorizzati;
b) il riscatto dei prestiti contratti con altri istituti, quando
l'operazione sia prevista in un piano di risanamento
economico-finanziario dell'ente.
L'importo dell'autorizzazione della competente autorita' tutoria
per i mutui da contrarre, ai sensi del comma precedente, si intende
riferito al netto ricavo della operazione.
La rappresentanza legale e la responsabilita' di gestione della
Sezione autonoma di credito spettano al direttore generale della
Cassa depositi e prestiti.
Art. 2. - La facolta' di emissione delle cartelle, di cui
all'articolo precedente, e' data e regolata mediante decreti del
Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio, previa deliberazione del consiglio di
amministrazione della Cassa depositi e prestiti competente ai sensi
del successivo articolo 5.
I decreti sono registrati alla Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.
Art. 3. - La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad aprire
alla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale un credito in
conto corrente.
La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale potra'
operare versamenti su questo conto corrente fino a renderlo attivo a
proprio favore.
Con decreti del Ministro per il tesoro, su deliberazione del
consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, sono
stabiliti per detto conto corrente:
a) i limiti di somma entro i quali devono essere contenuti il
credito e il debito di ciascuno dei due correntisti;
b) il saggio d'interesse che non potra' essere superiore a quello
vigente per i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti.
Detti decreti sono registrati alla Corte dei conti.
Art. 4. - L'utile netto derivante dalle operazioni della Sezione di
credito comunale e provinciale, e' per intero devoluto alla
formazione del fondo di riserva.
I capitali compresi nel detto fondo di riserva sono impiegati in
rendite inscritte a debito dello Stato, in buoni del tesoro ed anche
in qualsiasi specie di titoli emessi o garantiti dallo Stato, in
cartelle di credito fondiario o di credito agrario, in obbligazioni
di enti al cui capitale la Cassa depositi e prestiti partecipi per
legge.
Art. 5. - Il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e
prestiti e la Commissione parlamentare di vigilanza esercitano le
loro funzioni anche per la Sezione autonoma di credito comunale e
provinciale.
Titolo II. - DISPOSIZIONI RIGUARDANTI I PRESTITI CON EMISSIONE DI
CARTELLE
Art. 6. - Ai prestiti della Sezione autonoma di credito comunale e
provinciale si applicano tutte le norme in vigore per quelli della
Cassa depositi e prestiti contemplate da leggi generali o speciali.
Sulle delegazioni rilasciate per l'ammortamento e sui prestiti
stessi - e non solo sulle cartelle emesse, ma anche sul denaro
corrispondente per la somministrazione - non sono ammessi sequestri,
opposizioni od altro impedimento qualsiasi.
Le annualita' sono calcolate ad interesse uguale a quello delle
cartelle da emettersi, aumentate, a titolo di compenso delle spese di
amministrazione, di una aliquota da determinarsi con i decreti del
Ministro per il tesoro di cui al precedente articolo 2, aliquota che
non potra' essere superiore a centesimi 40 per ogni cento lire di
capitale che rimane a mutuo.
Titolo III. - DELLE CARTELLE DI CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE.
CARTELLE ORDINARIE
Art. 7. - Le cartelle fruttano l'interesse netto - esente da
ritenuta per qualsiasi imposta, tassa, tributo, contributo o diritto,
presenti e futuri - stabilito nei decreti che regolano le emissioni;
le cartelle stesse sono ammortizzabili per sorteggio annuale.
Gli interessi corrispondenti alle cartelle e il capitale dovuto per
i titoli sorteggiati sono pagati con le modalita' stabilite nei
decreti ministeriali suddetti.
Le cartelle di credito comunale e provinciale sono rappresentate da
titoli al portatore o da titoli nominativi; questi ultimi possono
essere emessi per un numero illimitato di cartelle.
I titoli al portatore possono essere unitari o multipli.
La Sezione autonoma di credito comunale e provinciale, quando lo
creda opportuno o ne sia richiesta, puo' riscattare, all'atto stesso
della consegna, le cartelle emesse in corrispondenza dei prestiti
fatti.
Art. 8. - Alle cartelle della Sezione autonoma di credito comunale
e provinciale ed alle loro cedole sono applicabili tutte le
disposizioni vigenti per i titoli del debito pubblico dello Stato
comprese quelle relative alle esenzioni fiscali, salvo l'accettazione
in pagamento delle imposte dirette.
Per quanto possa occorrere si applicano alle emissioni della
Sezione predetta le esenzioni ed agevolazioni di cui all'articolo 8
della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.
Sono stabilite nel regolamento le disposizioni per la loro
emissione, l'impiego nel pagamento dei mutui, la circolazione, il
tramutamento, il sorteggio, il rimborso e l'annullamento e per il
versamento di esse in rimborso anticipato dei mutui, nonche' le
operazioni che potranno farsi sulle cartelle, tanto al portatore
quanto nominative, e le norme per eseguirle. Le disposizioni di cui
al presente comma, possono essere modificate, ove occorra, con i
decreti previsti dal precedente articolo 2.
La Cassa depositi e prestiti, gli Istituti previdenziali e
assicurativi, compresi quelli amministrati dalla Direzione generale
degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, la Banca
d'Italia, gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito nonche'
gli enti morali, sono autorizzati a far uso delle cartelle per tutte
le operazioni, impieghi ed investimenti per i quali hanno facolta' di
valersi dei titoli di Stato o garantiti dallo Stato.
Possono anche valersene gli istituti di assicurazione per
l'adempimento delle disposizioni di cui agli articoli 30, 40 e 42 del
decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449.
Art. 9. - In attesa dell'allestimento delle cartelle, la Sezione
autonomia di credito comunale e provinciale puo', in loro
sostituzione, rilasciare agli acquirenti dichiarazioni provvisorie
corrispondenti alle somme complessive degli acquisti fatti.
A queste dichiarazioni sono applicabili tutti i privilegi e le
garanzie delle cartelle stesse.
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