Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 965 del 22/12/1969 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1969 n. 327)
Norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia.
Norme sull'indennità di alloggio dovuta al personale delle forze di polizia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'indennita' di alloggio, dovuta al personale dell'Arma dei
carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle
guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti di custodia,
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo forestale dello
Stato, e' fissata, a decorrere dal 1 gennaio 1971, nelle misure
mensili di lire 30.000 e di lire 10.000, rispettivamente, per il
personale coniugato e celibe, ferme restando, per la attribuzione
dell'indennita' stessa, le modalita' e condizioni previste dalle
vigenti disposizioni e con l'applicazione, in tutti i casi, del terzo
comma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1961, n. 839.
Per l'anno finanziario 1970 gli importi dell'indennita' sono
stabiliti in lire 20.000 per il personale coniugato ed in lire 10.000
per quello celibe.
Detta indennita', nella misura e con la decorrenza indicate nei
precedenti commi, e' attribuita anche ai funzionari di pubblica
sicurezza.
Rimangono fermi, per coloro che alla data di entrata in vigore
della presente legge ne beneficiano, gli importi eventualmente
superiori.
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
