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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La lettera a), punto D), dell'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750, viene cosi' modificata:
"a) ruolo delle guardie di sanita': diploma di istruzione
secondaria di primo grado e diploma di abilitazione all'esercizio
dell'arte ausiliaria dell'infermiere generico ovvero patente di
abilitazione alla guida della categoria B, o C o D, o F di
autoveicoli, di cui all'articolo 80 del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393,
ovvero patente di abilitazione alla guida di motoscafi od a condurre
caldaie a vapore (autoclavi) ovvero certificato di servizio prestato,
in seguito a regolare concorso, di vigile sanitario comunale o
provinciale, secondo le specializzazioni che possono determinarsi, di
volta in volta, nel bando di concorso;".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 dicembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - MARIOTTI -
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE