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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1054 del 23/12/1970 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1970 n. 328)
Norme per il riordinamento della indennità mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia ed al personale civile dell'amministrazione penitenziaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Agli  appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi della guardia
di  finanza,  delle  guardie  di pubblica sicurezza e degli agenti di
custodia,  che si trovino in analoghe condizioni di impiego, spettano
in ogni tempo le stesse competenze accessorie specificamente connesse
all'espletamento  dei  servizi  di  istituto;  con  riferimento  agli
ufficiali  del  Corpo  delle  guardie  di  pubblica  sicurezza  e con
esclusione  in ogni caso dell'indennita' di servizio speciale e della
indennita' speciale di pubblica sicurezza la disposizione predetta si
applica ai funzionari di pubblica sicurezza.
  L'indennita'   mensile   per   servizio   di  istituto,  risultante
dall'articolo  2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e' determinata
nelle  misure  fissate nelle annesse tabelle 1 e 2, ferma restando la
quota pensionabile di lire quindicimila.
  Con  effetto  dal  1  luglio  1970  l'indennita'  suddetta  esclude
l'attribuzione  di  quella  di  impiego operativo di cui alla legge 6
marzo 1958, n. 192, e successive modificazioni.
  Con  effetto  dalla  stessa data del 1 luglio 1970, l'indennita' di
cui  al  secondo  comma  non  e'  cumulabile,  salva l'opzione per il
trattamento piu' favorevole, con quelle di aeronavigazione e di volo,
con  l'assegno  personale  di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31
luglio  1954,  n.  533,  e  successive  modificazioni,  con il premio
speciale di cui all'articolo 10 della legge 22 luglio 1961, n. 628, e
successive  modificazioni,  con l'assegno mensile di cui alla legge 7
novembre  1961, n. 1162, e successive modificazioni, con l'indennita'
di  cui  alla  legge  6  dicembre  1965,  n.  1441,  e  con il premio
industriale  di  cui alla legge 11 febbraio 1970, n. 29; al personale
gia' in godimento dei trattamenti predetti e' corrisposta l'eventuale
differenza  tra  la  misura  dell'aumento  dell'indennita'  di cui al
secondo  comma  disposto  con  la  presente  legge  e  i  trattamenti
predetti.
  Le  disposizioni della legge 27 maggio 1970, n. 365, concernenti il
personale dei reparti di aerei leggeri ed elicotteri dell'Esercito si
applicano  agli  ufficiali,  sottufficiali  e  militari di truppa dei
reparti di volo dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di
pubblica  sicurezza  in  possesso  dei  brevetti  militari di pilota,
osservatore e specialista.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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