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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1054 del 23/12/1970 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1970 n. 328)
Norme per il riordinamento della indennità mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia ed al personale civile dell'amministrazione penitenziaria.
Norme per il riordinamento della indennità mensile per servizi di istituto dovuta alle forze di polizia ed al personale civile dell'amministrazione penitenziaria.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Agli appartenenti all'Arma dei carabinieri, ai Corpi della guardia
di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di
custodia, che si trovino in analoghe condizioni di impiego, spettano
in ogni tempo le stesse competenze accessorie specificamente connesse
all'espletamento dei servizi di istituto; con riferimento agli
ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e con
esclusione in ogni caso dell'indennita' di servizio speciale e della
indennita' speciale di pubblica sicurezza la disposizione predetta si
applica ai funzionari di pubblica sicurezza.
L'indennita' mensile per servizio di istituto, risultante
dall'articolo 2 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e' determinata
nelle misure fissate nelle annesse tabelle 1 e 2, ferma restando la
quota pensionabile di lire quindicimila.
Con effetto dal 1 luglio 1970 l'indennita' suddetta esclude
l'attribuzione di quella di impiego operativo di cui alla legge 6
marzo 1958, n. 192, e successive modificazioni.
Con effetto dalla stessa data del 1 luglio 1970, l'indennita' di
cui al secondo comma non e' cumulabile, salva l'opzione per il
trattamento piu' favorevole, con quelle di aeronavigazione e di volo,
con l'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31
luglio 1954, n. 533, e successive modificazioni, con il premio
speciale di cui all'articolo 10 della legge 22 luglio 1961, n. 628, e
successive modificazioni, con l'assegno mensile di cui alla legge 7
novembre 1961, n. 1162, e successive modificazioni, con l'indennita'
di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1441, e con il premio
industriale di cui alla legge 11 febbraio 1970, n. 29; al personale
gia' in godimento dei trattamenti predetti e' corrisposta l'eventuale
differenza tra la misura dell'aumento dell'indennita' di cui al
secondo comma disposto con la presente legge e i trattamenti
predetti.
Le disposizioni della legge 27 maggio 1970, n. 365, concernenti il
personale dei reparti di aerei leggeri ed elicotteri dell'Esercito si
applicano agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei
reparti di volo dei Corpi della guardia di finanza e delle guardie di
pubblica sicurezza in possesso dei brevetti militari di pilota,
osservatore e specialista.
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