Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 1142 del 23/12/1970 (Pubblicata nella G.U. del 16 gennaio 1971 n. 12)
Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e sostituito dal
seguente:
  "I  comuni  sono  tenuti a disciplinare con apposito regolamento le
attivita'  di  barbiere,  di parrucchiere per uomo e donna e mestieri
affini,   ivi  compresi  tutti  gli  istituti  di  bellezza  comunque
denominati,  dovunque  tali  attivita'  siano  esercitate,  in  luogo
pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
  Tutte  le  imprese che esercitano le suddette attivita', siano esse
individuali  o  in  forma  societaria  di persone o di capitali, sono
soggette  alla  disciplina  del  suddetto  regolamento, il quale deve
conformarsi alle norme degli articoli successivi.
  Le medesime attivita' non possono svolgersi in forma ambulante.
  Le  stesse attivita' possono essere autorizzate se svolte presso il
domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli
da  parte delle autorita' competenti nei locali adibiti all'esercizio
della  professione  e si uniformi ai requisiti previsti nell'articolo
2.
  Il  regolamento  dovra'  essere  adottato  dai comuni entro un anno
dall'entrata  in vigore della presente legge; dovra' uniformarsi alle
norme  di cui ai successivi articoli ed ottenere l'approvazione dagli
organi di tutela, sentito il parere della commissione provinciale per
l'artigianato,  di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n.
860.
  Sono   considerati   mestieri   affini   a  quelli  di  barbiere  o
parrucchiere   le   attivita'   inerenti   all'adeguamento   estetico
dell'aspetto  a  determinati  canoni  di  moda  o  di costume che non
implicano  prestazioni  di  carattere medico-curativo-sanitario, come
quelle  di:  estetista,  truccatore, estetista-visagista, depilatore,
manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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