Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 1142 del 23/12/1970 (Pubblicata nella G.U. del 16 gennaio 1971 n. 12)
Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.
Modifiche alla legge 14 febbraio 1963, n. 161, concernente la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 14 febbraio 1963, n. 161, e sostituito dal
seguente:
"I comuni sono tenuti a disciplinare con apposito regolamento le
attivita' di barbiere, di parrucchiere per uomo e donna e mestieri
affini, ivi compresi tutti gli istituti di bellezza comunque
denominati, dovunque tali attivita' siano esercitate, in luogo
pubblico o privato, anche a titolo gratuito.
Tutte le imprese che esercitano le suddette attivita', siano esse
individuali o in forma societaria di persone o di capitali, sono
soggette alla disciplina del suddetto regolamento, il quale deve
conformarsi alle norme degli articoli successivi.
Le medesime attivita' non possono svolgersi in forma ambulante.
Le stesse attivita' possono essere autorizzate se svolte presso il
domicilio dell'esercente, qualora il richiedente consenta i controlli
da parte delle autorita' competenti nei locali adibiti all'esercizio
della professione e si uniformi ai requisiti previsti nell'articolo
2.
Il regolamento dovra' essere adottato dai comuni entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge; dovra' uniformarsi alle
norme di cui ai successivi articoli ed ottenere l'approvazione dagli
organi di tutela, sentito il parere della commissione provinciale per
l'artigianato, di cui all'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n.
860.
Sono considerati mestieri affini a quelli di barbiere o
parrucchiere le attivita' inerenti all'adeguamento estetico
dell'aspetto a determinati canoni di moda o di costume che non
implicano prestazioni di carattere medico-curativo-sanitario, come
quelle di: estetista, truccatore, estetista-visagista, depilatore,
manicure, massaggiatore facciale, pedicure estetico".
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
