Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai lavoratori impiegati e operai, licenziati dopo l'entrata in
vigore della presente legge da imprese edili ed affini, anche
artigiane, per cessazione dell'attivita' aziendale o per ultimazione
del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di
personale, e' corrisposta una indennita' integrativa giornaliera
nella misura e con le modalita' di cui agli articoli seguenti.
Hanno diritto all'indennita' integrativa i lavoratori di cui al
comma precedente per i quali, nel biennio antecedente l'inizio del
periodo di disoccupazione, siano stati versati all'assicurazione
obbligatoria per la disoccupazione involontaria almeno 12 contributi
mensili o 52 settimanali per lavoro prestato in settori di attivita'
non agricola e che abbiano diritto all'indennita' giornaliera di
disoccupazione secondo le norme di cui al regio decreto-legge 4
ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.