Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 17 del 28/01/1970 (Pubblicata nella G.U. del 16 febbraio 1970 n. 41)
Disposizioni integrative della legge 2 agosto 1967, n. 799, sull'esercizio della caccia.
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Nell'articolo 8 del testo unico delle norme per la protezione della
selvaggina e per l'esercizio della caccia approvato con regio decreto
5 giugno 1939, n. 1016,  quale  risulta  modificato  dall'articolo  1
della legge 2 agosto 1967, n. 799, il quarto comma e' sostituito  dai
seguenti: 
  "Dopo tale data, nei limiti di tempo consentiti per l'uccellagione,
la cattura di uccelli  e'  permessa  esclusivamente  da  appostamenti
fissi con reti verticali o orizzontali e da  appostamenti  temporanei
unicamente con l'uso della prodina con un solo paio di  reti,  sia  a
scopo di studio  sotto  le  direttive  del  laboratorio  di  zoologia
applicata alla caccia, sia per immettere gli uccelli stessi  vivi  in
commercio, quali uccelli da gabbia o da voliera. 
  Salvo i casi particolari previsti dalla presente legge sono vietate
le catture per scopi diversi da quelli suindicati e l'uccisione degli
uccelli catturati. Tali uccelli, ove muoiano per  cause  indipendenti
dalla  volonta'  dell'uccellatore,   devono   essere   immediatamente
annotati su apposito registro vistato dal comitato provinciale  della
caccia. La loro messa in commercio,  e  comunque  la  loro  eventuale
utilizzazione, e' vietata. 
  Le catture possono essere effettuate  dagli  appostamenti  indicati
nel presente articolo a condizione che gli impianti  fissi  risultino
iscritti nell'elenco  di  cui  al  comma  successivo  e  siano  stati
autorizzati  nei  modi  ed  ai  sensi  dell'articolo  16,  e   quelli
temporanei abbiano ottenuto il nulla osta dal presidente del comitato
provinciale della caccia e vengano usati in zone all'uopo determinate
con delibera del comitato della caccia competente per  territorio  ed
iscritte nel predetto elenco. 
  Gli appostamenti fissi e le zone di cui al comma precedente vengono
iscritti, secondo le modalita'  stabilite  con  apposito  regolamento
ministeriale, in un elenco approvato da una commissione nominata  dal
Ministro per l'agricoltura e le foreste. Detta commissione,  composta
di un rappresentante del Ministero, di un esperto che rappresenti  le
associazioni venatorie riconosciute e  da  queste  designato,  di  un
rappresentante  dell'Associazione  pro   natura   italica,   di   due
rappresentanti della Unione province d'Italia e di un  rappresentante
dello Ente protezione animali, si avvale del parere  del  laboratorio
di  zoologia  applicata  alla  caccia  il  quale  propone  anche   le
esclusioni dall'elenco stesso, indicandone i motivi.  La  commissione
provvede all'approvazione dell'elenco entro il termine  di  sei  mesi
dalla sua costituzione. 
  Per esigenze agricole gli appostamenti  fissi  a  rete  orizzontale
possono essere annualmente spostati nell'ambito del territorio  della
provincia, entro un raggio di 500 metri,  previa  autorizzazione  del
comitato provinciale della caccia. 
  Per l'inosservanza delle norme di cui sopra, il  contravventore  e'
punito con l'ammenda da L.  12.000  a  lire  60.000  e,  in  caso  di
recidiva, anche con il ritiro della licenza di  uccellagione  per  un
periodo da due a tre anni. 
  In caso di uccisione  di  uccelli  catturati,  oltre  le  eventuali
penalita' per le irregolarita' nella cattura,  il  contravventore  e'
punito con l'ammenda di L. 2.000 per ogni capo ucciso. 
  Le licenze per la  detta  attivita'  venatoria  sono  rilasciate  e
rinnovate secondo le norme che disciplinano il rilascio delle licenze
di caccia". 
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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