Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 27 del 11/02/1970 (Pubblicata nella G.U. del 21 febbraio 1970 n. 46)
Orario di lavoro del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 27
febbraio 1958, n. 119, la durata settimanale del lavoro ordinario del
personale   impiegatizio   e   salariato   dei   servizi    esecutivi
dell'Amministrazione  delle  poste  e   delle   telecomunicazioni   e
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, e'  stabilita  in  41
ore dal 1 gennaio 1970 e in 40 ore dal 1 gennaio 1971. 
  Per il personale dei rimanenti servizi delle aziende  anzidette  la
durata settimanale del lavoro ordinario non puo' essere  superiore  a
quella stabilita dal precedente comma. 
  Restano ferme le norme relative  all'orario  d'obbligo  giornaliero
precedentemente in vigore  ai  soli  fini  della  determinazione  dei
compensi per lavoro straordinario ed a cottimo di cui agli articoli 9
e 12 della legge 27 maggio 1961, n. 465, e successive modificazioni. 
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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