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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Entrate tributarie.
Alle Regioni sono attribuiti i seguenti tributi propri:
a) imposta sulle concessioni statali dei beni del demanio e del
patrimonio indisponibile;
b) tassa sulle concessioni regionali:
c) tassa di circolazione;
d) tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.
Alle Regioni e' attribuito il gettito delle imposte erariali sul
reddito dominicale e agrario dei terreni e sul reddito dei
fabbricati. All'entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione
della riforma tributaria, il gettito di tali imposte sara' sostituito
da una quota del gettito derivante da un'imposta corrispondente di
importo non inferiore al gettito dell'ultimo anno di applicazione
delle imposte fondiarie.
Alle Regioni sono altresi' attribuite quote del gettito di tributi
erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune.