Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 282 del 21/05/1970 (Pubblicata nella G.U. del 22 maggio 1970 n. 127)
Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.
Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Amnistia particolare)
Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per
i seguenti reati, se commessi, anche con finalita' politiche, a causa
e in occasione di agitazioni o manifestazioni sindacali o
studentesche, o di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi
del lavoro, della occupazione, della casa e della sicurezza sociale,
e infine in occasione ed a causa di manifestazioni ed agitazioni
determinate da eventi di calamita' naturali:
a) reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a
cinque anni di reclusione, ovvero con pena pecuniaria sola o
congiunta a detta pena;
b) reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o
minaccia ad un Corpo amministrativo; 419, limitatamente al reato di
devastazione; e 423 del codice penale;
c) reati previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 22
gennaio 1948, n. 66;
d) reato previsto dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47;
e) reati previsti dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n.
895, limitatamente alle ipotesi di porto illegale di armi o parti di
esse, o di munizioni;
f) reati previsti dagli articoli 302 e 303 del codice penale
allorche' l'istigazione o la apologia, in essi considerata, si
riferisca ad un delitto nei riguardi del quale e' applicabile il
presente provvedimento di amnistia.
Il Presidente della Repubblica e' inoltre delegato a concedere
amnistia:
a) per i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del
precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni
di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate
lesioni personali ai sensi del capoverso dell'articolo 583 del codice
penale, o la morte ai sensi degli articoli 586 e 588 del codice
penale;
b) per il reato di cui all'articolo 305 del codice penale,
determinato dai medesimi motivi.
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