Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 282 del 21/05/1970 (Pubblicata nella G.U. del 22 maggio 1970 n. 127)
Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                       (Amnistia particolare)

  Il Presidente della Repubblica e' delegato a concedere amnistia per
i seguenti reati, se commessi, anche con finalita' politiche, a causa
e   in   occasione   di   agitazioni  o  manifestazioni  sindacali  o
studentesche,  o  di agitazioni o manifestazioni attinenti a problemi
del  lavoro, della occupazione, della casa e della sicurezza sociale,
e  infine  in  occasione  ed  a causa di manifestazioni ed agitazioni
determinate da eventi di calamita' naturali:
    a)  reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a
cinque  anni  di  reclusione,  ovvero  con  pena  pecuniaria  sola  o
congiunta a detta pena;
    b) reati previsti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o
minaccia  ad  un Corpo amministrativo; 419, limitatamente al reato di
devastazione; e 423 del codice penale;
    c)  reati  previsti  dall'articolo  1  del decreto legislativo 22
gennaio 1948, n. 66;
    d)  reato  previsto dall'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948,
n. 47;
    e)  reati previsti dall'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n.
895,  limitatamente alle ipotesi di porto illegale di armi o parti di
esse, o di munizioni;
    f)  reati  previsti  dagli  articoli  302 e 303 del codice penale
allorche'  l'istigazione  o  la  apologia,  in  essi  considerata, si
riferisca  ad  un  delitto  nei  riguardi del quale e' applicabile il
presente provvedimento di amnistia.
  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  inoltre delegato a concedere
amnistia:
    a)  per  i reati di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del
precedente comma, determinati da motivi politici inerenti a questioni
di minoranze etniche, salvo che dal fatto siano direttamente derivate
lesioni personali ai sensi del capoverso dell'articolo 583 del codice
penale,  o  la  morte  ai  sensi  degli articoli 586 e 588 del codice
penale;
    b)  per  il  reato  di  cui  all'articolo  305 del codice penale,
determinato dai medesimi motivi.
 
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