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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 312 del 22/05/1970 (Pubblicata nella G.U. del 30 maggio 1970 n. 133)
Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione, in occasione di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.
Aumento degli onorari spettanti ai presidenti, agli scrutatori e ai segretari degli uffici elettorali di sezione, in occasione di elezioni politiche, regionali, provinciali e comunali.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione e' corrisposto dal
comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario fisso di lire 20.000
al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione,
se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai
funzionari con qualifica di ispettore generale dei ruoli
dell'Amministrazione dello Stato (ex grado 50). Ai funzionari statali
di qualifica superiore a ispettore generale spetta, se dovuto, il
trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.
A ciascuno degli scrutatori ed al segretario il comune, nel quale
ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere un onorario fisso di
lire 15.000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di
missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta
ai funzionari con qualifica di direttore di sezione dei ruoli
dell'Amministrazione dello Stato (ex grado 7°).
Ai funzionari statali di qualifica superiore a direttore di sezione
spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica
rivestita.
Se le elezioni da effettuare siano piu' di una, l'onorario fisso di
cui sopra viene elevato a lire 25.000 per il presidente ad a lire
20.000 per gli scrutatori ed il segretario.
Per l'elezione dei consigli comunali, sempre che il comune abbia
piu' di una sezione elettorale, oltre agli emolumenti di cui sopra ed
all'eventuale ulteriore trattamento di missione nella misura unitaria
gia' goduta a norma dei commi primo e secondo, e' corrisposto un
onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 5000
a ciascun componente ed al segretario della adunanza dei presidenti
di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico 16 maggio 1960, n.
570, nonche' a ciascun componente (escluso il presidente) ed al
segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del
sopracitato testo unico n. 570, a titolo di retribuzione per ogni
giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai
due consessi.
Al presidente del predetto ufficio centrale spetta un onorario
giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di lire 7000 e, se
dovuto, il trattamento di missione previsto al primo comma.
Le spese relative ai compensi ed al trattamento di missione di cui
alla presente legge sono a carico dello Stato, della Regione a
statuto normale, della provincia o del comune, a seconda che vengano
sostenute, rispettivamente, per l'attuazione di elezioni politiche,
regionali, provinciali o comunali.
Nel caso di contemporaneita' di piu' elezioni, dette spese vanno
ripartite in parti uguali tra gli enti interessati alle elezioni
stesse, eccettuato il caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo
21 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.
Per le spese relative alla prima elezione dei consigli regionali
delle Regioni a statuto normale restano ferme le norme di cui
all'articolo 26 della sopracitata legge n. 108.
L'articolo 39 del testo unico delle leggi per la elezione della
Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonche' l'articolo 26 e l'ultimo
comma dell'articolo 71 del testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni
comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, sono abrogati.
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