Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 316 del 10/05/1970 (Pubblicata nella G.U. del 4 giugno 1970 n. 137)
Modifica alla legge 8 luglio 1961, n. 642, sul trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi ed organismi internazionali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  10 della legge 8 luglio 1961, n. 642, e' sostituito dal
seguente:
  "Al  personale  militare  inviato  in  missione  all'estero  per un
periodo  non  inferiore a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui alle
lettere a) e b) del secondo comma del precedente articolo 9.
  Qualora  la  missione  sia  inizialmente  prevista  di  durata  non
inferiore  a  15  mesi  e'  dovuto  anche  il rimborso delle spese di
viaggio  e  di  trasporto  bagaglio della famiglia, nei limiti e alle
condizioni  di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 medesimo e sempre
che  il trasferimento della famiglia all'estero avvenga entro i primi
10 mesi della missione".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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