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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La nomina ad aggiunto giudiziario ha luogo con delibera del
Consiglio superiore della magistratura, previo esame del parere
motivato del consiglio giudiziario del distretto, o dei distretti,
nei quali l'uditore ha esercitato le funzioni giurisdizionali. Il
parere e' espresso dopo due anni dalla nomina ad uditore purche' le
funzioni siano state effettivamente esercitate per non meno di un
anno. La nomina ad aggiunto giudiziario ha comunque decorrenza, ad
ogni effetto, dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore. Per
gli uditori a cui non siano state conferite le funzioni per motivi di
leva il parere viene espresso dopo un anno di funzioni effettive, ma
la nomina ad aggiunto decorre ad ogni effetto dal compimento di due
anni dalla nomina ad uditore.