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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Con effetto dal 10 gennaio 1970 il termine di validita'
dell'esenzione assoluta dall'imposta di bollo in materia di
assicurazioni sociali obbligatorie e di assegni familiari, stabilito
dalla legge 8 febbraio 1967, n. 30, e' prorogato al 31 dicembre 1974.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 maggio 1970
SARAGAT
RUMOR - PRETI
Visto, il Guardasigilli: REALE