Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 36 del 11/02/1970 (Pubblicata nella G.U. del 28 febbraio 1970 n. 53)
Integrazione dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Integrazione dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, concernente l'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini delle promozioni alle qualifiche di segretario, archivista
e usciere capo, il servizio prestato nelle categorie di impiego a
contratto quinquennale disciplinato dal decreto legislativo 15 aprile
1948, n. 381, e' valutato per intero e quello prestato per
l'espletamento dei compiti o dei servizi indicati nel primo comma
dell'articolo 26 della legge 22 luglio 1961, n. 628, per meta'.
I servizi valutati nelle misure indicate nel primo comma del
presente articolo sono considerati utili anche ai fini della
determinazione dei periodi di anzianita' prescritti per l'ammissione
al concorso per merito distinto e all'esame di idoneita' per la
promozione a primo segretario, nonche' per l'ammissione al concorso
per esami ed allo scrutinio per merito comparativo per la promozione
a primo archivista.
Il servizio reso, con carattere di continuita', per lo espletamento
dei compiti o dei servizi indicati nel primo comma dell'articolo 26
della legge 22 luglio 1961, n. 628, puo' essere riscattato, ai fini
del trattamento di quiescenza e di previdenza, secondo le norme che
disciplinano i riscatti dei servizi non di ruolo resi allo Stato.
Il riscatto del suddetto servizio, ai fini della quiescenza, puo'
essere richiesto anche dai dipendenti collocati a riposo o comunque
cessati dal servizio anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge ovvero dalle loro vedove o dagli altri aventi
diritto. Ai fini del trattamento di previdenza, di cui alla legge 6
dicembre 1965, n. 1368, il riscatto puo' essere richiesto solo dal
personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente
legge. La domanda di riscatto, ai fini di quiescenza, prevista dal
presente comma, deve essere presentata entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. La conseguente liquidazione
del contributo di riscatto e' effettuata avendo riguardo allo
stipendio vigente, alla data della presentazione della domanda, per
la qualifica, con la relativa anzianita', rivestita dal dipendente
all'atto della cessazione dal servizio.
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