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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Aumento della pensione non reversibile)
La pensione non reversibile, di cui alla legge 10 febbraio 1962, n.
66, e' aumentata:
da lire 18.000 a lire 32.000 mensili per i ciechi assoluti;
da lire 14.000 a lire 18.000 mensili per coloro che abbiano un
residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi
con eventuale correzione.