Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 497 del 23/06/1970 (Pubblicata nella G.U. del 16 luglio 1970 n. 178)
Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 settembre 1946, n. 88, recante provvedimenti speciali per la concessione dei servizi di trasporto aereo interni e internazionali di linea.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Le  agevolazioni  previste  dall'articolo  4,  secondo  comma,  del
decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello Stato 4 settembre
1946, n. 88, riguardanti il godimento gratuito non in esclusiva degli
aeroporti a gestione statale, prescelti come regolari scali di linea,
comprendono  il  complesso  delle  infrastrutture,  installazioni  ed
edifici   adibiti   ad   uffici   nei  quali  si  svolgono  attivita'
direttamente ed immediatamente attinenti all'esercizio di aviolinee.
  Alla  determinazione  degli uffici di cui al comma precedente sara'
provveduto  con  decreto  del  Ministro per i trasporti e l'aviazione
civile di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 giugno 1970

                               SARAGAT

                                                 RUMOR - VIGLIANESI -
                                                    PRETI - COLOMBO -
                                                             GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: REALE
 
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