Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 504 del 03/07/1970 (Pubblicata nella G.U. del 17 luglio 1970 n. 179)
Norme per gli appalti di opere pubbliche mediante esperimento di gara con offerte in aumento.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  gare per l'aggiudicazione di lavori a totale carico dello Stato
od  eseguiti  con  il contributo od il concorso dello Stato, esperite
nei modi previsti dall'articolo 73, lettere b) e c) del regio decreto
23  maggio  1924,  n.  827,  e  dall'articolo  5  del regio decreto 8
febbraio  1923,  n.  422, ed andate deserte, possono essere rinnovate
con ammissione di offerte in aumento.
  Le  nuove  gare  sono  espletate  entro  60 giorni da quelle andate
deserte  o  dall'entrata  in  vigore  della presente legge se la gara
andata deserta sia stata espletata in data precedente.
  Il  limite  massimo di aumento che non deve essere oltrepassato per
potersi  procedere  all'aggiudicazione  e'  indicato  in  una  scheda
segreta,  nei  modi previsti dagli articoli 75 e 76 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827.
  L'aggiudicazione  e'  effettuata  a  favore  dell'impresa che abbia
offerto l'aumento minore.
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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