Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 504 del 03/07/1970 (Pubblicata nella G.U. del 17 luglio 1970 n. 179)
Norme per gli appalti di opere pubbliche mediante esperimento di gara con offerte in aumento.
Norme per gli appalti di opere pubbliche mediante esperimento di gara con offerte in aumento.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le gare per l'aggiudicazione di lavori a totale carico dello Stato
od eseguiti con il contributo od il concorso dello Stato, esperite
nei modi previsti dall'articolo 73, lettere b) e c) del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827, e dall'articolo 5 del regio decreto 8
febbraio 1923, n. 422, ed andate deserte, possono essere rinnovate
con ammissione di offerte in aumento.
Le nuove gare sono espletate entro 60 giorni da quelle andate
deserte o dall'entrata in vigore della presente legge se la gara
andata deserta sia stata espletata in data precedente.
Il limite massimo di aumento che non deve essere oltrepassato per
potersi procedere all'aggiudicazione e' indicato in una scheda
segreta, nei modi previsti dagli articoli 75 e 76 del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827.
L'aggiudicazione e' effettuata a favore dell'impresa che abbia
offerto l'aumento minore.
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