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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La denominazione "prosciutto di Parma" e' riservata esclusivamente
al prosciutto avente caratteristiche qualitative dovute all'ambiente
geografico - comprensivo dei fattori naturali ed umani - e le cui
fasi di preparazione, dalla salagione alla stagionatura ultimata,
hanno luogo nella zona tipica di produzione, che comprende il
territorio pedemontano e montano della provincia di Parma, a sud
della via Emilia a distanza da questa non inferiore a 5 chilometri,
fino ad una altitudine non superiore ai 900 metri. La zona e'
geograficamente limitata a est dal corso del fiume Enza, a ovest dal
corso del torrente Stirone, e comprende in tutto o in parte,
nell'osservanza dei limiti geografici ed altimetrici suddetti, il
territorio dei seguenti comuni: in pianura Parma e Montechiarugolo;
in collina Salsomaggiore Terme, Fidenza, Noceto, Pellegrino,
Medesano, Collecchio, Varano Melegari, Fornovo Taro, Felino, Sala
Baganza, Langhirano, Lesignano Bagni, Traversetolo, Neviano Arduini,
Calestano, Terenzo; in montagna Varsi, Bardi, Bore, Solignano,
Bedonia, Compiano, Tomolo, Albareto, Borgotaro, Valmozzola, Berceto,
Comiglio, Tizzano Val Parma, Monchio delle Corti, Palanzano.