Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 569 del 17/07/1970 (Pubblicata nella G.U. del 7 agosto 1970 n. 199)
Modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  testo  dell'articolo  157  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento
  dell'Amministrazione   degli   affari  esteri,  e'  sostituito  dal
  seguente:
"La retribuzione annua base, che comprende ogni forma di compenso
ordinario  o straordinario con la esclusione degli aumenti per carico
di famiglia, e' fissata dal contratto tenuto conto delle retribuzioni
locali   o  delle  retribuzioni  corrisposte  nella  stessa  sede  da
rappresentanze  diplomatiche  e  uffici  consolari di altri Paesi. La
retribuzione  stessa  varia  in  relazione  alle  mansioni di impiego
indicate  nell'articolo  152, ultimo comma, e non puo' superare il 95
per  cento  del  controvalore  in  valuta  locale  dell'indennita' di
servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato di
ruolo  assegnato rispettivamente al posto di cancelliere, archivista,
commesso.
  Il  contratto  prevede  gli  aumenti  per  carico  di famiglia, per
anzianita' di servizio, per eta' o per altro eventuale titolo secondo
quanto stabilito dalla legge locale.
  La   retribuzione  annua  base  e'  suscettibile  di  revisione  in
relazione  alle  mutazioni dei termini di riferimento di cui al primo
comma  e  nei  limiti  di cui al comma stesso; in tal caso si procede
anche alla riliquidazione degli aumenti attribuiti ai sensi del comma
precedente.
  La  retribuzione  annua,  comprensiva  di  ogni  forma  di compenso
ordinario o straordinario e degli aumenti di cui al secondo comma con
esclusione  di  quelli per carico di famiglia, non puo' in alcun caso
superare   il   95  per  cento  del  controvalore  in  valuta  locale
dell'indennita'  di  servizio  all'estero  che,  nella  stessa  sede,
percepisce l'impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di
cancelliere  capo  di  prima classe, di archivista capo e di commesso
capo.
  Qualora  nella  sede  non  siano  istituiti  i  posti  cui  occorre
riferirsi per la determinazione dei limiti di cui ai precedenti primo
e  quarto  comma,  i  limiti  stessi sono stabiliti sentito il parere
della commissione di finanziamento.
  Agli  effetti  del  primo e del quarto comma del presente articolo,
nonche'  del  terzo  comma  dell'articolo 162, per controvalore della
indennita'  di  servizio  all'estero  si  intende il corrispettivo in
valuta locale dell'indennita' stessa calcolato secondo un rapporto di
ragguaglio stabilito in via amministrativa.
  La retribuzione e' corrisposta di norma in valuta locale".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022