Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 569 del 17/07/1970 (Pubblicata nella G.U. del 7 agosto 1970 n. 199)
Modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.
Modifiche delle norme concernenti il personale assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il testo dell'articolo 157 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento
dell'Amministrazione degli affari esteri, e' sostituito dal
seguente:
"La retribuzione annua base, che comprende ogni forma di compenso
ordinario o straordinario con la esclusione degli aumenti per carico
di famiglia, e' fissata dal contratto tenuto conto delle retribuzioni
locali o delle retribuzioni corrisposte nella stessa sede da
rappresentanze diplomatiche e uffici consolari di altri Paesi. La
retribuzione stessa varia in relazione alle mansioni di impiego
indicate nell'articolo 152, ultimo comma, e non puo' superare il 95
per cento del controvalore in valuta locale dell'indennita' di
servizio all'estero che, nella stessa sede, percepisce l'impiegato di
ruolo assegnato rispettivamente al posto di cancelliere, archivista,
commesso.
Il contratto prevede gli aumenti per carico di famiglia, per
anzianita' di servizio, per eta' o per altro eventuale titolo secondo
quanto stabilito dalla legge locale.
La retribuzione annua base e' suscettibile di revisione in
relazione alle mutazioni dei termini di riferimento di cui al primo
comma e nei limiti di cui al comma stesso; in tal caso si procede
anche alla riliquidazione degli aumenti attribuiti ai sensi del comma
precedente.
La retribuzione annua, comprensiva di ogni forma di compenso
ordinario o straordinario e degli aumenti di cui al secondo comma con
esclusione di quelli per carico di famiglia, non puo' in alcun caso
superare il 95 per cento del controvalore in valuta locale
dell'indennita' di servizio all'estero che, nella stessa sede,
percepisce l'impiegato di ruolo assegnato rispettivamente al posto di
cancelliere capo di prima classe, di archivista capo e di commesso
capo.
Qualora nella sede non siano istituiti i posti cui occorre
riferirsi per la determinazione dei limiti di cui ai precedenti primo
e quarto comma, i limiti stessi sono stabiliti sentito il parere
della commissione di finanziamento.
Agli effetti del primo e del quarto comma del presente articolo,
nonche' del terzo comma dell'articolo 162, per controvalore della
indennita' di servizio all'estero si intende il corrispettivo in
valuta locale dell'indennita' stessa calcolato secondo un rapporto di
ragguaglio stabilito in via amministrativa.
La retribuzione e' corrisposta di norma in valuta locale".
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
