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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366,
concernente la istituzione delle cattedre, la non licenziabilita'
degli insegnanti non di ruolo, le riserve dei posti e la sospensione
degli esami di abilitazione all'insegnamento, nelle scuole ed
istituti d'istruzione secondaria ed artistica, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, primo comma, dopo la parola: "cattedre", sono
inserite le parole: "nei corsi diurni e serali".
All'articolo 1, secondo comma, sono soppresse le parole: "dei corsi
serali".
All'articolo 1, terzo comma, dopo la parola: "corsi", sono aggiunte
le parole: "e una cattedra di educazione musicale con sedici ore
settimanali".
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente articolo 1-bis:
"Il numero degli alunni per classe nelle scuole statali secondarie
superiori non puo' essere maggiore di 25.
La norma di cui al precedente comma avra' attuazione graduale e con
successivo provvedimento legislativo sara' stabilita la data da cui
avra' inizio l'applicazione della norma stessa".
All'articolo 2, quinto comma, le parole: "e gli insegnanti di
materie artistiche nelle scuole e negli istituti di istruzione
artistica", sono sostituite con le parole: "e gli insegnanti delle
scuole e degli istituti artistici".
All'articolo 2, quinto comma, le parole: "i laureati", sono
sostituite con la parola: "gli".
All'articolo 2, quinto comma, la parola: "precedente", e'
sostituita con la parola: "presente".
All'articolo 2, dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente:
"I benefici di cui ai precedenti commi si applicano anche agli
insegnanti incaricati delle scuole annesse agli educandati femminili
statali".
All'articolo 3, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
"Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.
748, e' modificato come segue:
" Coloro che abbiano i requisiti di servizio di cui al comma
precedente e abbiano conseguito l'abilitazione a seguito della
sessione di esami indetta con decreto ministeriale 15 agosto 1968, la
cui validita' viene estesa alla scuola media, secondo le norme
stabilite dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica
23 agosto 1968, n. 1129, saranno inclusi, ai fini della immissione in
ruolo, in un'apposita graduatoria da utilizzarsi immediatamente dopo
quella prevista dagli articoli 1 e 2 della legge 20 marzo 1968, n.
327, e dal primo comma dell'articolo 1 della presente legge "".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1970
SARAGAT
RUMOR - MISASI - COLOMBO
- GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: REALE