Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 574 del 26/07/1970 (Pubblicata nella G.U. del 8 agosto 1970 n. 200)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, concernente aumento di spesa per l'attribuzione degli assegni di studio universitari e delle borse di addestramento didattico e scientifico.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369, concernente aumento di spesa per l'attribuzione degli assegni di studio universitari e delle borse di addestramento didattico e scientifico.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
E' convertito in legge il decreto-legge 19 giugno 1970, n. 369,
concernente l'aumento di spesa per l'attribuzione degli assegni di
studio universitari e delle borse di addestramento didattico e
scientifico, con le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
"Art. 1-bis - Le modalita' per l'accertamento delle condizioni di
cui ai punti 1), 2) e 3) dell'articolo 2 della legge 21 aprile 1969,
n. 162, e per la compilazione delle graduatorie di merito sono
determinate con decreto del Ministro per la pubblica istruzione".
"Art. 1-ter. - A decorrere dall'anno accademico 1970-71 le Opere
universitarie sono autorizzate ad attribuire, nei limiti dei fondi ad
esse conferiti, a favore di giovani particolarmente meritevoli ovvero
che si trovino in situazioni di particolare disagio, premi di
incoraggiamento, fino ad un massimo di lire 250 mila annue che, in
deroga a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della
legge 14 febbraio 1963, n. 80, sono cumulabili con le provvidenze ivi
indicate".
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
"Art. 2-bis. - I titolari di borse per laureati, vincitori del
concorso bandito ai sensi dell'articolo 21 della legge 24 febbraio
1967, n. 62, possono trasferirsi, su loro domanda, presso altro
istituto o cattedra previo assenso del direttore o titolare.
I titolari di borse per laureati conferite dalle universita',
nonche' i titolari di borse di addestramento didattico e scientifico,
possono essere chiamati presso istituti o cattedre, presso cui siano
disponibili borse dello stesso tipo; la durata della borsa di cui
essi dispongono rimane comunque quella iniziale. E' altresi'
consentito il trasferimento da uno ad altro istituto o cattedra della
borsa gia' ricoperta: in tal caso occorre, oltre al consenso
dell'assegnatario e dell'istituto o cattedra presso il quale il
trasferimento avviene, anche quello dell'istituto o cattedra da cui
la borsa viene sottratta, nonche' del senato accademico qualora si
tratti di trasferimento ad altra universita'".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 luglio 1970
SARAGAT
RUMOR - MISASI - COLOMBO
- GIOLITTI
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