Leggi d'Italia

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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 692 del 14/09/1970 (Pubblicata nella G.U. del 3 ottobre 1970 n. 250)
Estensione agli istituti d'arte della legge 27 ottobre 1969, n. 754, concernente la sperimentazione negli istituti professionali.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  1 della legge 27 ottobre 1969, a 754, e' sostituito dal
seguente:
  "Con  effetto  dall'anno  scolastico 1969-70, in via sperimentale e
sino  alla  riforma  dell'istruzione  secondaria  di  secondo  grado,
saranno  istituiti,  con  decreto del Presidente della Repubblica, su
proposta  del  Ministro  per la pubblica istruzione, previo parere di
una  commissione  di  esperti,  nominata  e  presieduta  dal Ministro
stesso, presso istituti professionali di Stato, corsi speciali intesi
ad   accentuare   la   componente   culturale   nel   primo   biennio
professionale.
  Parimenti   ai   fini   di  sperimentazione  e  sino  alla  riforma
dell'istruzione  secondaria  di secondo grado, previo accertamento di
idonee  condizioni,  saranno istituiti, con le modalita' indicate nel
comma  precedente,  in  tutto il territorio nazionale presso istituti
professionali  di  Stato, allo scopo di estenderne la durata a cinque
anni,  corsi  annuali  o  biennali  o  triennali atti a consentire ai
giovani  una  formazione culturale e applicativa di livello di scuola
secondaria di secondo grado quinquennale.
  I  corsi  di cui al precedente comma possono essere istituiti anche
presso sedi di istituti tecnici.
  I corsi speciali da istituire ai sensi del primo comma del presente
articolo  non  potranno  superare  il numero di 50; i corsi di cui ai
precedenti  commi  secondo e terzo non potranno superare il numero di
350.
  Sempre ai fini di sperimentazione, con effetto dall'anno scolastico
1970-71  e  sino  alla  riforma  dell'istruzione artistica nel quadro
dell'istruzione  secondaria  superiore,  saranno istituiti presso gli
istituti  statali  d'arte  che ne facciano richiesta, con decreto del
Presidente  della Repubblica su proposta del Ministro per la pubblica
istruzione  previo  parere  di  una commissione di esperti nominata e
presieduta  dal  Ministro  stesso,  corsi  biennali  che estendano la
durata  degli  studi  a  cinque  anni  e  consentano  ai  giovani una
formazione  culturale ed artistica di livello di scuola secondaria di
secondo grado quinquennale.
  I   risultati   della   sperimentazione   saranno   valutati  dalle
commissioni  di  cui  al primo e al quinto comma e le sue conclusioni
saranno comunicate al Parlamento".
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

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