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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il terzo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' sostituito dal seguente:
"Il vino bianco ottenuto dalle uve aromatiche del vitigno "Moscato,
puo' essere posto in commercio con una gradazione alcoolica svolta
comunque non inferiore a 4 gradi".