Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 75 del 19/02/1970 (Pubblicata nella G.U. del 14 marzo 1970 n. 68)
Modificazioni ed integrazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernenti il rinvio e la dispensa dal servizio di leva per i cittadini che prestino servizio volontario civile in Paesi in via di sviluppo.
Modificazioni ed integrazioni alla legge 8 novembre 1966, n. 1033, concernenti il rinvio e la dispensa dal servizio di leva per i cittadini che prestino servizio volontario civile in Paesi in via di sviluppo.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 8 novembre 1966, n. 1033, e' sostituito
dal seguente:
"Il Ministro per la difesa ha facolta', in tempo di pace, di
concedere il rinvio del servizio militare ai giovani obbligati alla
leva che, in possesso di speciali requisiti, chiedano di prestare la
loro opera in Paesi in via di sviluppo fuori d'Europa, a scopo di
servizio volontario civile e per la durata di almeno due anni
continuativi, ivi compreso un periodo di licenza di 45 giorni".
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