Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 76 del 19/02/1970 (Pubblicata nella G.U. del 16 marzo 1970 n. 68)
Norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche.
Norme per la revisione dei prezzi degli appalti di opere pubbliche.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Per tutti i lavori appaltati, concessi o affidati prima
dell'entrata in vigore della presente legge, la facolta' di procedere
alla revisione dei prezzi prevista dal decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 6 dicembre 1947, n. 1501, modificato con la
legge 9 maggio 1950, n. 329, e' ammessa, per la parte di lavori
eseguita dal 1 gennaio 1969 fino all'ultimazione, quando
l'Amministrazione riconosca che il costo relativo a tale parte e'
aumentato o diminuito in misura superiore al 5 per cento per effetto
di variazioni dei prezzi correnti, intervenute successivamente alla
presentazione della offerta.
Sono fatte salve le precedenti disposizioni per la parte di lavori
eseguita fino al 31 dicembre 1968.
Quando manchi una precedente domanda di revisione, la stessa deve
essere presentata, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, o entro la data della firma
del certificato di collaudo, se questa avvenga successivamente al
predetto termine di tre mesi.
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