Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 775 del 28/10/1970 (Pubblicata nella G.U. del 9 novembre 1970 n. 283)
Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249.
Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 249, e' sostituito dal
seguente:
"Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 30
giugno 1972, decreti aventi valore di legge ordinaria per la
revisione e l'ordinamento dei servizi centrali dei Ministeri, con
l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
1) il numero delle direzioni generali, degli uffici centrali
assimilabili e delle divisioni sara' ridotto in conseguenza del
trasferimento alle regioni delle attribuzioni degli organi centrali
dello Stato nelle materie indicate all'articolo 117 della
Costituzione nonche' della delega alle regioni stesse dell'esercizio
di altre funzioni amministrative a norma dell'articolo 118, secondo
comma, della Costituzione;
2) le direzioni generali, gli uffici centrali assimilabili e le
divisioni saranno contenuti nel numero strettamente indispensabile e
comunque non superiore a quello esistente al 31 maggio 1970,
sopprimendo quelli che non risultino rispondenti ad rigoroso criterio
di funzionalita' e prescindendo dai profili di carriera delle
rispettive carriere direttive;
3) alle direzioni generali, agli uffici centrali assimilabili e
alle divisioni saranno attribuite competenze per distinti rami di
attivita' concernenti materie e compiti omogenei anche per quanto
riguarda le residue competenze dello Stato precedentemente attribuite
alle direzioni generali o agli uffici centrali assimilabili soppressi
in applicazione di quanto previsto dal precedente numero 1).
Analogamente saranno definite le competenze delle unita' organiche
costituite ai sensi delle vigenti leggi da piu' uffici centrali,
assimilabili alle direzioni generali, nonche' le competenze di questi
ultimi uffici. Saranno, altresi', con gli stessi criteri riordinati
gli uffici centrali autonomi attualmente esistenti, non assimilabili
alle direzioni generali;
4) saranno riordinati i servizi ispettivi, configurando
l'ispezione come istituto inteso non soltanto all'accertamento della
regolarita', ma anche al perfezionamento e ad un migliore
coordinamento dell'azione amministrativa. Saranno altresi' definiti i
compiti e le responsabilita' degli ispettori.
Nella revisione dell'ordinamento dei servizi dei Ministeri dovranno
essere eliminate ad ogni livello le duplicazioni di uffici e servizi
fra piu' dicasteri in base al criterio della prevalente competenza.
Con criteri analoghi a quelli di cui ai precedenti commi, si
provvedera' al riordinamento della Ragioneria generale dello Stato e
degli uffici centrali e periferici da essa dipendenti, avuto riguardo
alla peculiarita' delle sue funzioni ed ai particolari compiti
ispettivi demandati a detto organo.
Per i servizi delle Amministrazioni degli affari esteri e della
difesa ordinati secondo le disposizioni emanate rispettivamente con i
decreti del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e 18
novembre 1965, n. 1478, la delega prevista dal presente articolo si
limitera' alle eventuali norme di coordinamento e di adeguamento alle
disposizioni del presente articolo e dei successivi".
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