Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 8 del 23/01/1970 (Pubblicata nella G.U. del 10 febbraio 1970 n. 35)
Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia.
Modifiche alla legge 31 luglio 1957, n. 742, ed alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, in materia di credito a medio termine alle attività industriali e provvidenze creditizie a favore dell'artigianato della regione Friuli-Venezia Giulia.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'Istituto di credito per il finanziamento a medio termine alle
medie e piccole industrie situate nel territorio della provincia di
Udine, costituito con legge 31 luglio 1957, n. 742, assume la
denominazione di "Mediocredito per le piccole e medie imprese del
Friuli-Venezia Giulia" ed e' autorizzato ad esercitare, su tutto il
territorio della Regione, nelle forme e con le agevolazioni, anche
fiscali, stabilite dalla citata legge istitutiva e dalle successive
sue integrazioni, il credito a medio termine in favore di piccole e
medie imprese industriali, commerciali e turistico-alberghiere,
nonche' ad esercitare le altre attribuzioni allo stesso assegnate da
leggi speciali.
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