Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 832 del 19/10/1970 (Pubblicata nella G.U. del 25 novembre 1970 n. 298)
Interpretazione autentica dell'articolo 4 e integrazioni della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli insegnanti di educazione fisica.
Interpretazione autentica dell'articolo 4 e integrazioni della legge 13 giugno 1969, n. 282, concernente gli insegnanti di educazione fisica.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il primo comma, lettera b), dell'articolo 4 della legge 13 giugno
1969, n. 282, nella parte finale, va interpretato nel senso che, per
incarico annuale di insegnamento per l'anno scolastico 1968-69, si
intende la nomina conferita dal provveditore agli studi o dal capo di
istituto, prevista dall'articolo 10 dell'ordinanza ministeriale 17
giugno 1969 per l'anno scolastico 1968-69, agli insegnanti di
educazione fisica sforniti di un titolo di studio dichiarato valido
per l'ammissione all'esame di abilitazione all'insegnamento della
predetta disciplina.
Nei riguardi di coloro che, avendo ottenuto per l'anno scolastico
1968-69 la nomina di cui al precedente comma, abbiano prestato
servizio per il periodo indicato dall'articolo 10 dell'ordinanza
ministeriale 17 giugno 1969, la nomina per l'anno scolastico
1969-1970 devesi intendere a tempo indeterminato, sempreche' gli
interessati dimostrino di essere iscritti agli istituti superiori di
educazione fisica a partire dall'anno accademico 1970-71, e di
frequentare i relativi corsi di studio. Il requisito della frequenza
dovra' essere accertato anno per anno.
Sono ammessi a fruire dei benefici di cui ai commi precedenti anche
coloro che, avendo prestato servizio, per incarico annuale conferito
secondo quanto indicato nel primo comma del presente articolo,
nell'anno scolastico 1967-68, non abbiano potuto prestare servizio,
con incarico dello stesso tipo, nel successivo anno scolastico
1968-1969 per aver dovuto assolvere agli obblighi militari di leva.
Gli istituti superiori di educazione fisica sono autorizzati ad
emettere, per l'anno accademico 1970-71, in deroga a quanto disposto
dall'articolo 24 della legge 7 febbraio 1958, n. 88, un bando
speciale, che preveda l'accertamento delle condizioni di idoneita'
fisica dei candidati anche mediante prove attitudinali, per il
concorso riservato a coloro che, in possesso del titolo di studio
prescritto dal medesimo articolo 24 della citata legge, si trovino
nelle condizioni previste dal secondo comma del presente articolo.
In deroga alle vigenti disposizioni, ai normali corsi di studio
degli istituti superiori di educazione fisica sono ammessi anche
coloro che siano risultati idonei ne concorsi di ammissione banditi
per l'anno accademico 1969-1970.
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione viene stabilito
il contingente degli studenti di cui a commi quarto e quinto del
presente articolo che ciascun istituto superiore di educazione fisica
potra' immatricolare. L'ammontare complessivo del contingente sara'
di entita' non inferiore al numero degli aspiranti aventi titolo
all'immatricolazione. Gli istituti superiori di educazione fisica
possono organizzare, ove necessario, i corsi anche in sedi
decentrate, almeno regionalmente, al fine di agevolare la relativa
frequenza.
Per l'insegnamento superiore delle discipline tecnico-addestrative,
il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato a comandare,
sino all'anno accademico 1975-1976, professori di ruolo di educazione
fisica, entro il limite massimo di settanta unita', presso gli
istituti superiori di educazione fisica, che sono tenuti a rimborsare
allo Stato le spese sostenute per la retribuzione degli insegnanti
comandati.
1947
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