Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 846 del 24/11/1970 (Pubblicata nella G.U. del 27 novembre 1970 n. 301)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 1970, n. 679, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1970.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 1970, n. 679, recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro di produzione 1970.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 28 settembre 1970, n. 679,
recante norme relative alla integrazione di prezzo per il grano duro
di produzione 1970, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
E' abolito l'obbligo di pubblicazione negli albi pretori delle sedi
comunali dei provvedimenti adottati dalle apposite commissioni
provinciali, istituite per i fini di questo decreto-legge, in
analogia con quanto previsto nel decreto del Presidente della
Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1053, per l'applicazione dei
regolamenti comunitari nei settori delle materie grasse di origine
vegetale, degli ortofrutticoli e degli agrumi.
Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti articoli:
Art. 1-bis.
E' ammesso ricorso avverso i provvedimenti di liquidazione delle
integrazioni di prezzo anche se il relativo importo sia stato
riscosso.
Art. 1-ter.
L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA)
ha facolta' di estinguere i prestiti gia' contratti in applicazione
dell'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234,
convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 5,
oltre il periodo massimo previsto dall'articolo stesso e, comunque,
non oltre il 30 giugno 1971. Entro lo stesso periodo di tempo, e'
autorizzata altresi' a contrarre mutui per un ulteriore ammontare di
cinquanta miliardi di lire.
Per fronteggiare gli oneri di finanziamento di cui al precedente
comma, e' autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni a carico dello
stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
per l'anno finanziario 1970, che sara' fatta affluire al conto
corrente infruttifero gia' intestato all'AIMA presso la Tesoreria
centrale dello Stato.
Da tale conto, in relazione alle esigenze, l'AIMA fara' affluire al
proprio bilancio le somme occorrenti.
All'indicato onere di lire 4.000 milioni si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 1259
dello stesso stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e
delle foreste per l'anno finanziario 1970.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 1-quater.
L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo provvede
a dare esecuzione al regolamento numero 1083/70 del 9 giugno 1970 del
Consiglio dei Ministri delle comunita' europee, nonche' al relativo
regolamento di applicazione n. 1151/70 del 18 giugno 1970 della
commissione delle Comunita' europee, concernenti la corresponsione di
una indennita' di compensazione per le quantita' di grano tenero e di
segale panificabile giacenti alla fine della campagna di
commercializzazione 1969-1970 presso i privati detentori.
Per l'espletamento dei compiti di cui al precedente comma,
l'Azienda puo' avvalersi degli ispettorati della alimentazione,
affidando ad essi anche l'incarico di provvedere ai pagamenti, in
conformita' a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 30
settembre 1969, numero 645, convertito nella legge 26 novembre 1969,
n. 829.
Ai fini della corresponsione della indennita' di compensazione di
cui al primo comma, gli operatori interessati sono tenuti, in
conformita' delle norme emanate in proposito dai competenti organi
comunitari e con le modalita' stabilite dall'Azienda, a denunciare le
quantita' di prodotto rimaste invendute alla fine della campagna di
commercializzazione.
Coloro che non abbiano effettuato la denuncia decadono dal
beneficio dell'indennita' di compensazione.
Chiunque nella denuncia prevista dal presente articolo espone
scientemente dati o notizie inesatti circa le quantita' del prodotto
rimasto invenduto e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave
reato, con la reclusione da un mese a quattro anni e con la multa da
lire cinquantamila a lire tre milioni.
Chiunque per effetto delle false dichiarazioni consegue
l'indennita' di compensazione prevista dal presente articolo e'
punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con la
reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinquantamila
a lire tre milioni.
Al pagamento dell'indennita' di compensazione di cui al presente
articolo sara' provveduto con il fondo di rotazione di cui
all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito,
con modificazioni, nella legge 13 maggio 1967, n. 267, secondo le
modalita' ivi previste.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 novembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - NATALI - REALE
- GIOLITTI - PRETI -
FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
