Leggi d'Italia

CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.

(Fonte opendata: Camera dei Deputati)

Legge Ordinaria n. 853 del 10/11/1970 (Pubblicata nella G.U. del 28 novembre 1970 n. 302)
Ulteriore proroga del termine previsto dalla legge istitutiva della commissione parlamentare di inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  termine  previsto dall'articolo 8 della legge 31 marzo 1969, n.
93,  prorogato  con leggi 1 agosto 1969, n. 472, 24 dicembre 1969, n.
979,  e  20  luglio  1970,  n.  570, e' ulteriormente prorogato al 15
dicembre 1970.
  La  disposizione  di  cui  al  comma  precedente  ha effetto dal 31
ottobre 1970.
  La   presente   legge  entra  in  vigore  lo  stesso  giorno  della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 novembre 1970

                               SARAGAT

                                                  COLOMBO - TANASSI -
                                                      RESTIVO - REALE

Visto, il Guardasigilli: REALE
 
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022