Leggi d'Italia
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(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 869 del 10/11/1970 (Pubblicata nella G.U. del 30 novembre 1970 n. 303)
Disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
Disposizioni concernenti il personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
La durata settimanale del lavoro ordinario del personale
impiegatizio ed operaio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato e' stabilita in 41 ore a partire dal 1 gennaio 1970 ed in 40
ore a partire dal 1 gennaio 1971.
Per il personale impiegatizio degli uffici aventi sede nella
capitale la durata della settimana lavorativa non puo' essere
comunque superiore a quella stabilita per il restante personale
dell'Amministrazione.
Per il personale di cui al presente articolo rimangono ferme le
competenze di carattere fondamentale ed accessorio previste dalle
vigenti disposizioni. A tal fine, le competenze ragguagliate a
giornata saranno rideterminate in misura oraria in modo che l'importo
globale settimanale di ogni singola competenza sia pari a quello
spettante in base alle norme in vigore.
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