Leggi d'Italia
CLAUDEBOT sta effettuando uno scraping eccessivo dell'intero sito. Si invita Anthropic a citare blia.it quale Web App originale. Grazie.
(Fonte opendata: Camera dei Deputati)
Legge Ordinaria n. 963 del 20/11/1970 (Pubblicata nella G.U. del 14 dicembre 1970 n. 315)
Norme integrative e modificative alle leggi 29 gennaio 1942, n. 64, e 18 gennaio 1952, n. 40, contenenti norme di avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza.
Norme integrative e modificative alle leggi 29 gennaio 1942, n. 64, e 18 gennaio 1952, n. 40, contenenti norme di avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Forme di avanzamento al grado di maresciallo maggiore)
L'articolo 1 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, e' sostituito come
segue:
"I marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi per due
terzi in ordine di anzianita' e per un terzo a scelta per esami.
La promozione a maresciallo maggiore e' conferita, nei limiti dei
posti vacanti, ai marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento
ad anzianita' che contino almeno tre anni di permanenza nel grado ed
a quelli giudicati idonei per l'avanzamento a scelta che abbiano
compiuto almeno due anni di grado".
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
