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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Ai fini della presente legge s'intende per calamita' naturale o
catastrofe l'insorgere di situazioni che comportino grave danno o
pericolo di grave danno alla incolumita' delle persone e ai beni e
che per la loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con
interventi tecnici straordinari.